PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attracchi temporanei per natanti da diporto riservati a persone disabili).

      1. Presso ogni porto turistico o commerciale sulle coste marittime, lacustri e fluviali, l'autorità o ente demaniale o il concessionario gestore, con proprio atto, individua, destina all'uso e appronta, con oneri interamente a proprio carico, almeno un attracco temporaneo destinato a natanti da diporto, a vela o a motore, condotti da persone disabili non deambulanti o con persone disabili non deambulanti a bordo.

Art. 2.
(Individuazione delle aree e allestimento degli ormeggi).

      1. Per la finalità di cui all'articolo 1 è scelta di preferenza un'area che risulti di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica.
      2. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di 50 centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.
      3. Al fine di facilitare le operazioni di imbarco e di sbarco delle persone disabili e dei necessari mezzi di ausilio è comunque installato e reso disponibile un sistema elettromeccanico di sollevamento e di trasporto, le cui modalità utilizzo sono illustrate mediante pannelli esplicativi dei

 

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comandi dell'attrezzatura. Il sistema di sollevamento e di trasporto deve essere manovrabile sia dal personale del porto sia dalle stesse persone disabili, almeno tramite i loro accompagnatori.

Art. 3.
(Eliminazione delle barriere architettoniche e aree di sosta riservata).

      1. Con il medesimo atto di cui all'articolo 1 i soggetti competenti ivi indicati devono individuare e delimitare anche un'area di parcheggio per autoveicoli condotti da persone disabili e prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche nel percorso fra l'accesso al porto, l'area dove insiste l'attracco di cui all'articolo 1 e il parcheggio.

Art. 4.
(Modalità di utilizzo degli attracchi temporanei).

      1. La persona disabile che conduce il natante o la persona che conduce un natante con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui all'articolo 1, deve comunicare all'autorità o all'ente demaniale o al concessionario che gestisce il porto, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno trentasei ore di anticipo.
      2. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui all'articolo 1 è consentito, qualora non già occupato da altro natante con persona disabile, per un giorno e una notte. Nel caso che le condizioni metereologiche non consentano di riprendere la navigazione, l'autorità competente può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.
      3. Il posto di attracco riservato ai disabili, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altro natante, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di natante condotto da persona disabile o con persona disabile a bordo, che abbia

 

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fatto richiesta di suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 1, dovrà essere immediatamente liberato.

Art. 5.
(Punti di imbarco per persone disabili in acque interne e parchi naturali).

      1. Nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto, predispone un punto di imbarco idoneo alla comoda fruizione da parte delle persone disabili, determinandone le modalità attuative e operative.